I dati sanitari rappresentano da sempre una tra le categorie considerate maggiormente sensibili, tanto da meritare uno specifico provvedimento del Garante (provvedimento n°55 del 7 marzo 2019) a tutela degli interessati in caso di trattamento.
Il suddetto provvedimento definisce la liceità del trattamento nei casi per:
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Motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dellUnione Europea e degli Stati membri
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Motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica
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Finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ovverto gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali (<<finalità di cura>>)
Al di fuori di tali casistiche occorre il consenso dell’interessato. Ma il Garante specifica anche i casi in cui è necessario il consenso dell’interessato ed in particolare per:
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Consultazione del Fascicolo sanitario elettronico
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Consegna del referto online
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Utilizzo di app mediche
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Fidelizzazione della clientela
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Finalizzazioni promozionali o commerciali
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Finalità elettorali (si avete letto bene!!! Finalità elettorali…. Suppongo perché c’è stato un caso in cui un medico che aveva cambiato indirizzo dello studio, nell’informare i propri clienti aveva inserito nella busta oltre alla novità anche un volantino elettorale che sponsorizzava un suo amico. Ebbene il medico è stato condannato al pagamento di una multa di 15.000,00 euro).